Il Tar ha bocciato la nota AIFA: tachipirina e “vigile attesa” non bastano per i pazienti Covid

Non bastano per il trattamento dei casi lievi di infezione da Covid la tachipirina e la “vigile attesa”: bocciata dal Tar la nota dell’AIFA

Tachipirina e "vigile attesa" non sono sufficienti: bocciata dal Tar la nota dell'Aifa

Accolta dal TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, del Lazio l’istanza cautelare avanzata dai medici del “Comitato Cura Domiciliare Covid-19” contro il Ministero della Ministero della Salute e l’AIFA , l’Agenzia Italiana del Farmaco, per una nota, pubblicata sul portale istituzionale di quest’ultima il 9 dicembre 2020, relativa al trattamento domiciliare dell’infezione da SARS-CoV-2 nella quale si raccomandava per i casi lievi, durante l’esordio della malattia, la sola “vigile attesa” in associazione a trattamenti sintomatici quale, ad esempio, la somministrazione di paracetamolo, un farmaco analgesico e antipiretico che in Italia è conosciuto soprattutto col nome commerciale di tachipirina. Nella summenzionata nota l’AIFA specificava che per casi lievi si intendono soggetti che manifestano uno spettro sintomatologico che include febbre (temperatura superiore ai 37° C), tosse, cefalea, dolori muscolari (mialgia), diarrea e perdita dell’olfatto (anosmia) e gusto (ageusia), non altrimenti spiegabili, in aggiunta all’assenza di difficoltà respiratorie (dispnea), di disidratazione e dell’alterazione dello stato di coscienza o sepsi.

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Il Tar ha bocciato la nota dell’AIFA: “vigile attesa” e tachipirina non bastano per i pazienti Covid. I farmaci non raccomandati

Non solo tachipirina, tra i farmaci raccomandati dall‘AIFA per il trattamento della febbre, dei dolori muscolari e di altri malesseri anche i FANS (farmaci anti-infiammatori non steroidei) mentre tra quelli non raccomandati figurano gli antibiotici, l’idrossiclorochina, le combinazioni Lopinavir/ritonavir e Darunavir/ritonavir o cobicistat. Tuttavia, contro il protocollo “vigile attesa e paracetamolo”, per il timore del conseguente  aggravamento del quadro clinico dei pazienti così trattati, si erano espressi negativamente diversi medici, i quali, riunitisi nel “Comitato Cura Domiciliare Covid-19” e assistiti dal Presidente del Comitato, l’Avv. Erich Grimaldi, e dalla collega Valentina Piraino, hanno fatto ricorso avverso il punto della nota in cui si raccomanda unicamente la “vigilante attesa” col supporto di paracetamolo/FANS e quello in cui si fissano “indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid”, come si legge nel testo dell’ordinanza. Il TAR ha giudicato il ricorso fondato “in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza e che non può essere compresso nell’ottica di un’attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi”.

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In poche parole, i medici possono prescrivere la terapia farmacologica che ritengono più efficace sulla base della valutazione delle condizioni cliniche dei loro pazienti, senza quindi dover conformarsi alle raccomandazioni contenute nella nota dell’AIFA. “Finalmente anche il Tribunale amministrativo ha compreso che lasciare i pazienti senza cure precoci a domicilio è assolutamente inaccettabile”, ha commentato l’avvocato e Presidente del Comitato Erich Grimaldi.

 

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